Betuniq vincente a Siracusa


16 gennaio 2014 | Attualità
segnaposto

Il Tribunale del Riesame di Siracusa ha dato ragione a Betuniq, con una corposa ordinanza resa il 3 gennaio. Il tribunale, valutando attentamente le risultanze processuali  e la condizione del bookmaker estero Betuniq, al quale il Ced sottoposto a sequestro era collegato contrattualmente, ha annullato il decreto di sequestro preventivo scaturito da un’azione d’urgenza. Gli operanti il sequestro - si legge in una nota di Betuniq - riscontravano attività di gioco e raccolta scommesse accertando la mancanza della concessione rilasciata da AAMS e della autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps. Rinvenivano altresì una ricevuta di gioco emessa e relativa ad una giocata a distanza effettuata telematicamente attraverso il sito Betuniq. La titolare del punto, in fase di indagini dichiarava che la propria attività è aperta come centro elaborazione dati e che la società Betuniq è autorizzata per l’accettazione delle scommesse. Il Team legale della Betuniq, in sede di riesame, ha dimostrato la incompatibilità concreta tra la norma incriminatrice, art 4, e le norme comunitarie  come specificate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché che l’attività svolta dalla ricorrente è assolutamente legittima. La fattispecie penale della intermediazione nelle scommesse, laddove sia presente la consapevolezza degli obblighi previsti dalla legislazione domestica, suffragata da azioni tese all’adeguamento alla normativa, non trova efficacia, dovendo disapplicare la norma per contrasto coi principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea. La titolare del punto, difesa e rappresentata dall’Avv. Domenico Neto del Foro di Reggio Calabria, non contestava infatti l’effettivo svolgimento della attività di raccolta scommesse, sostenendo tuttavia che  le incriminazioni non sarebbero applicabili perché contrastanti con i principi stabiliti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE”.

Nell’ordinanza si legge che: “L’operatività delle disposizioni normative ritenute in contrasto, direttamente incide sulla posizione delle società estere non concessionarie e può esplicare effetti giuridicamente rilevanti sulla posizione dei singoli “agenti” nazionali delle dette società, solo nella misura in cui questi dimostrino di avere richiesto l’autorizzazione prescritta ex art 88 TULPS e di non averla ottenuta in ragione della mancata titolarità di concessione statale in capo alla società estera “mandante”.  È evidente che, in casi siffatti, il mancato rilascio dell’autorizzazione all’"agente” trasferisce la segnalata incompatibilità del diritto interno con l’ordinamento UE nella materia che qui interessa, vale a dire (dal rapporto concessorio) al rapporto autorizzatorio tra Stato e singolo agente, e imporrebbe  al giudice nazionale l’adozione degli strumenti giuridici previsti per il superamento della detta incompatibilità, con conseguente esclusione della penale responsabilità ex art 4, co 4-bis L. n. 401/89”.

Il titolare del centro di trasmissione dati non è infatti esentato dall’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse e con la istanza a tal fine debitamente compilata, la titolare del punto ha dimostrato la propria volontà di ottenerla ribadendo altresì l’illegittimità della esclusione dell’allibratore dal bando di gara  per l’affidamento in concessione dei 2000 diritti. “Ancora una volta - conclude la nota dell’azienda - i due aspetti concernenti la peculiare posizione dei centri trasmissione dati collegati alla Betuniq, esclusa illegittimamente dal bando di concessione 2012 da un lato, e i cui soggetti che con essa sono legati contrattualmente, è accertato vogliano adeguarsi alla normativa italiana, hanno permesso il pieno convincimento del Collegio del Riesame del Tribunale di Siracusa alla non applicabilità della norma penalmente rilevante. Il Tribunale ha infatti annullato il decreto di sequestro preventivo e conseguentemente ha provveduto alla restituzione di quanto sottoposto a vincolo all’avente diritto”.

La Società ha espresso dunque piena soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento della legittimità dell'operato dei centri ad essa collegati.


Condividi

Sostieni ACOGI Onlus

Mondo Acogi

Contatti

ACOGI Onlus
Via Giacomo Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (BA)

Tel./Fax: (+39) 080 3741336

Email informazioni: Abilita JavaScript per visualizzare il contenuto protetto.
Email Ufficio Stampa: Abilita JavaScript per visualizzare il contenuto protetto.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere novità e aggiornamenti da ACOGI.


© 2014 - 2024 ACOGI Onlus | P. Iva 90051490093 - Privacy Policy - Credits