Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto la domanda di sospensione di un centro scommesse sanato.
Nello specifico ha deciso di rinviare l'esecuzione del provvedimento impugnato – con lo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività sopra specificata - fino, e non oltre, la data della camera di consiglio del 20 aprile 2016. In tale occasione saranno assunte le eventuali misure cautelari idonee al caso di specie.
Il giudice ha deciso che "la gravità del danno va determinata con un ragionevole confronto degli effetti che il provvedimento cautelare produce, sugli interessi contrapposti delle parti, considerato che In relazione a dati concreti, definendo il gravame depositato e la posizione legittimante del ricorrente (la cui attività di raccolte scommesse è autorizzata medio tempore dall'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 in via di sanatoria temporanea), i pregiudizi di estrema gravità ed estrema urgenza sono premesse indispensabili ".