Secondo la III Sez. Penale della Corte di Cassazione, Sentenza n. 40512/2015, l'installazione di apparecchi che visualizzano giochi che simulano quelli vietati dei video poker e delle slot non integra il reato il reato di esercizio di giochi d'azzardo ex art. 718 c.p. ma di frode informatica (non contestato nel caso di specie).
Gli imputati sono stati assolti in accoglimento del ricorso dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto "insufficiente" ai fini della sussistenza del reato in contestazione "l'accertamento della potenziale utilizzabilità dell'apparecchio per l'esercizio del gioco d'azzardo". Deve essere accertato il fine di lucro che, a parere degli Ermellini, sussiste "ogni qual volta il giocatore partecipa al gioco per conseguire vantaggi economicamente rilevanti".