Competenza Tar Lazio: sui giochi non c'è esclusiva


13 giugno 2014 | Attualità
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva che i procedimenti amministrativi con al centro «provvedimenti emessi dall'autorità di polizia» di qualsiasi regione sul «rilascio di autorizzazioni» alle imprese che operano nel settore delle scommesse e del gioco d'azzardo legale finissero tutti davanti al Tar del Lazio. In particolare, la Corte Costituzionale, presieduta da Gaetano Silvestri, ha accolto le questioni sollevate da alcuni Tar, tra cui quello della Puglia e del Piemonte, sancendo l'illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 104 del luglio 2010 sul riordino del processo amministrativo «nella parte - come si legge nella sentenza - in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile» del Tar del Lazio «delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». L'Avvocatura dello Stato si era opposta ai ricorsi dei Tribunali amministrativi sostenendo, tra le altre cose, che la scelta del Legislatore era corretta, perchè le «autorizzazioni» alle imprese che operano nel settore del gioco d'azzardo legale «pur essendo adottate dalle questure competenti per territorio, sono connesse all'attività di raccolta di capitali sia a livello nazionale che a livello europeo, in un settore particolarmente soggetto ad infiltrazioni criminali, potenzialmente destinatario del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite e, come tale, di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica». Tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato aveva anche segnalato come le «medesime esigenze di contrasto di fenomeni di criminalità economica sono state sottolineate anche» dalla Corte di Giustizia Europea. Da qui l'esigenza, sempre secondo l'Avvocatura, di uniformare la giurisprudenza su questa materia portando tutti i procedimenti davanti al Tar del Lazio. Per la Consulta, invece, «l'accentramento» non è «giustificato», perchè, tra le altre cose, «la natura degli accertamenti che le Questure sono chiamate a svolgere» non è qualificata «dall'esigenza di fronteggiare situazioni di emergenza». Quando, due anni fa, tale provvedimento andò in vigore, sollevò diverse polemiche, per via delle peculiarità di molte decisione della competenza territoriale dei tribunali amministrativi. Ogni procedimento quindi sarà adesso deciso dai Tar Regionali.


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