Il tribunale del riesame di Fermo ha annullato il decreto di convalida del sequestro emesso nei confronti del titolare di un centro elaborazione dati collegato al bookmaker maltese Bet 1128 accogliendo le argomentazioni della difesa dell'azienda.
Nell'ordinanza emessa dal Tribunale si sottolinea che il nuovo bando non ha rimediato alla situazione di contrasto con la normativa comunitaria del sistema concessorio italiano, soprattutto per aver posto la durata delle concessioni a 40 mesi, un periodo troppo breve. Questo non ha incentivato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori comunitari che sono stati scoraggiati dal porre in essere gli onerosi investimenti necessari a soddisfare i requisiti richiesti.
Secondo i giudici del tribunale di Fermo dunque il mancato ingresso nel sistema italiano di Bet 1128 (che aveva impugnato la gara davanti al Tar Lazio) è una conseguenza di una discriminazione nei confronti degli operatori comunitari.
Ma la parte più innovativa dell'ordinanza di Fermo è il riferimento alla sentenza Biasci emessa dalla Corte di Giustizia Europea: il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo ha chiarito che le irregolarità commesse nell’ambito di una procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio delle autorizzazioni di Polizia pertanto, nel caso di specie, il mancato conseguimento dell’autorizzazione di cui all’art.88 del TULPS non può essere addebitato al titolare del centro e quindi il reato penale non è configurabile.