GIOCO D’AZZARDO. CHIARIMENTI SULLA LEGGE REGIONALE PIEMONTESE


28 settembre 2016 | Attualità
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In merito all’ applicazione della Legge Regionale del Piemonte n. 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, la Regione chiarisce che sono esclusi dall’applicazione della disciplina gli apparecchi che, non prevedono l’erogazione di vincite e premi pur funzionando con l’introduzione di denaro (es: calciobalilla, flipper, biliardo).

Il mancato rispetto delle distanze dai “luoghi sensibili”, nella specie sportello bancomat, da parte degli operatori che installano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 TULPS comporterà la disinstallazione degli stessi o il trasferimento della sede dell’attività di sale scommesse/giochi.

Non si ritengono luoghi sensibili, invece, gli edifici ospitanti un asilo nido, trattandosi di una struttura educativa destinata all’istruzione prescolastica non obbligatoria.

 

In ordine al subingresso, cioè la modifica del gestore di apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS,  il nuovo gestore deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione alla Questura competente per territorio. Se il cambio di gestione è avvenuto prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016, il nuovo gestore deve adeguarsi alle distanze dai c.d. “luoghi sensibili”.

Infatti, in applicazione dell’art. 8 del R.D. n. 773/1931, le autorizzazioni di polizia, salvi i casi espressamente previsti, sono personali e non possono  essere trasferite né dar luogo a rapporti di rappresentanza.


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