Ancora un no da parte dei Tribunali Amministrativi, alla licenza per la raccolta di gioco e poker online, per società sprovviste di concessione. Ne ha dato la dimostrazione quest'oggi, il TAR di Sicilia, che ha riconfermato il no della questura alla richiesta di un esercente di Enna, collegato ad una società Maltese. Il reclamo era stato rigettato perché la suddetta società “non risulta assegnataria di concessione o autorizzazione rilasciata da Ministeri o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”, e “considerato, altresì, che il possesso del titolo concessorio è propedeutico all'esercizio dell’attività in argomento e costituisce presupposto essenziale per il rilascio della licenza di P.S.”, prevista dall'art. 88 del R.D. 18.06.31 n. 773. Secondo il Giudice amministrativo, il ricorso è ingiustificato e per tanto va respinto. Infatti, nella sentenza è dichiarato che "Il ricorso va rigettato, perché la circostanza che la società maltese, per conto della quale la ricorrente agisce, non è titolare della licenza di polizia e giustifica il provvedimento impugnato, tenuto anche conto del fatto che tale licenza non è stata neppure chiesta, e delle esigenze di prevenzione di attività criminali poste a base della previsione della suddetta licenza”.