Il Riesame di Reggio Calabria dà ragione a BetuniQ


28 febbraio 2014 | Attualità
segnaposto

"L’indagata non ha potuto ottenere in Italia le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare della società  cui è collegata attraverso contratto di prestazione di servizi pur avendone fatto formale richiesta ... il diniego di autorizzazione ex art 88 Tulps deve considerarsi nel caso specifico illegittimo".
Questo è quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che riunito in Camera di Consiglio, ha emesso il 13 febbraio 2014 Ordinanza di dissequestro disponendo altresì la restituzione del materiale  alla titolare del ced Betuniq in Provincia di Reggio Calabria.
La difesa ha provato che la Società Uniq Group Limited aveva partecipato al bando di gara ed è stata esclusa in maniera illegittima. Ha anche provato che la ricorrente presentata richiesta di autorizzazione all’esercizio delle scommesse sportive in qualità di Centro Elaborazione Dati per conto della Betuniq, ed ai sensi dell’art. 88 Tulps, non ha potuto ottenerla per motivi inerenti il mancato possesso della concessione da parte del bookmaker estero.
Il riesame proposto, alla luce della giurisprudenza nazionale e Comunitaria è pertanto risultato meritevole di accoglimento portando ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in capo ai centri Betuniq.
Il Collegio ammette che il reato ex art. 4 L. 401/89 viene integrato dalla condotta del gestore di un centro di servizio che raccoglie scommesse da effettuare con diverse società, italiane o straniere, quando è svolta in difetto dell’autorizzazione ex art 88 Tulps.
Tale attività posta in essere in violazione del divieto assoluto  di intermediazione precisato dal D.M. Finanze 2 giugno 1998 n. 174 art. 7, comma pertanto costituisce reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse sportive.
Tuttavia la Corte di Giustizia ha stabilito che lo Stato italiano "non possa applicare sanzioni penali per l’esercizio di un'attività organizzata di raccolta scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione (punto 83 Costa-Cifone)".
Facendo applicazione al caso di specie del principio sopra richiamato e seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione ex multis Sent. Sez. III n. 40865 del 2012) il Collegio  di Reggio Calabria ha ritenuto che la titolare di un centro elaborazione dati avendo stipulato un contratto  di istituzione e stabilimento in Italia con la UniqGroup Limited, non possa essere sanzionata penalmente in quanto la società ad essa collegata è stata illegittimamente esclusa da un bando di gara, subendo pertanto una discriminazione  comunitaria.
La Uniq Group Ltd ha espresso soddisfazione per i risultati giurisprudenziali positivi che dichiarano  legittimo l’operato dei centri ad essa contrattualmente collegati.


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