La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. N. 41, accoglie l'assunto difensivo di centro affiliato ad un bookmaker colpito da accertamento fiscale secondo cui alla luce della Legge di Stabilità 2015 la pretesa erariale deve essere vantata contro il bookmaker e non contro il Ctd. La motivazione sarebbe fondata, secondo il Collegio, nel ruolo riconosciuto al Ctd di semplice intermediario nell'attività di raccolta delle scommesse il quale si limita a trasmettere dati in via telematica. Un'inversione di tendenza importante rispetto a precedenti provvedimenti derivanti da alti procedimenti tributari delle province di Como, Bergamo, Napoli, Brescia e Cagliari, i quali ritenendo legittimi gli accertamenti fiscali in capo agli affiliati di operatori esteri, avevano respinto i rispettivi ricorsi.