Vittoria negli ultimi giorni per la BetuniQ in Sicilia. In sede di riesame a Messina con ordinanza il Collegio ha infatti accolto la tesi dei legali BetuniQ, dissequestrando il materiale informatico sottoposto a vincolo reale. Il Collegio, il cui compito, in tale sede, è quello di delibare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà, non ha censurato il comportamento fattuale bensì in sostanza, la ipotesi formulata dal pm ,che non ha tenuto conto, secondo il Tribunale, di quanto opportunamente in fase di indagini rilevato dalla difesa sull’esistenza della fattispecie.
Dopo un excursus giurisprudenziale e normativo, il Collegio ha ritenuto di dover aderire all’orientamento della Suprema Corte secondo cui l’attività di accettazione e di raccolta scommesse svolta senza i provvedimenti autorizzatori prescritti dalla normativa interna, ma per conto di società autorizzate alla gestione delle scommesse in altro stato Membro, non integra gli estremi del reato di cui all’art 4 L 401/89. Il Collegio infatti, in linea con i principi comunitari della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ha deciso che questi possano essere limitati solo da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico e sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità.
Altro provvedimento favorevole a Caltanissetta sulla sussistenza in astratto dei presupposti di legge per l’applicabilità della misura. Ne caso di specie, “Niente backup, nessuna copia informatica dei dati esistenti al momento del sequestro, non permette, in applicazione dell’art 254 bis c.p.p., la possibilità di espletare ulteriori accertamenti sull’apparecchio”.
È quanto rilevato dal Pm di Caltanissetta che non ha convalidato il sequestro di un computer utilizzato per la raccolta delle scommesse perché non rispettato il dettato normativo dell’art 254 bis c.p.p. Il Pubblico Ministero, pertanto, in considerazione delle indagini che si svolte in merito alle imputazioni ex art 17, comma I Tulps; art 4 L 1989 n 401 , e art 88 Tulps, laddove sarebbe necessaria una valutazione pratica della commissione del reato, ha deciso di restituire all’avente diritto il materiale informatico, procedendo anche in questo caso al dissequestro.
BetuniQ è soddisfatta per le vittorie in ambito penale ed attende fiduciosa i risultati anche in ambito amministrativo. La Uniq Group Ltd ha impugnato l’ultimo bando di concessione (Bando Monti) il cui merito deve essere discusso dal Consiglio di Stato. Il bando è stato impugnato da diversi bookmaker esteri ed è pendente in Corte di Giustizia Europea.