I giudici della Suprema Corte hanno annullato il sequestro preventivo di un CTD collegato all'azienda BetuniQ, precedentemente confermato dal Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare. Si tratta di un risultato molto importante perché la difesa del CTD rilevava con l'appello proposto al collegio partenopeo, come quest'ultimo avesse sancito la discriminazione patita dall'azienda maltese nel tentativo della sua partecipazione alla gara indetta con il bando "Monti". Contemporaneamente la difesa del CTD ha dimostrato che il gestore si era attivato nel richiedere l'autorizzazione ex art. 88 Tulps e che quindi fosse ingiusto il sequestro applicato all'immobile.
La III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, accogliendo le argomentazioni dei legali di UniqGroup LTD, ha cassato il provvedimento impugnato, annullando il sequestro preventivo applicato all'esercizio commerciale del CTD campano con marchio BetuniQ.