Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto da un CTD di Napoli che si era visto negare la licenza di polizia ex art. 88 TULPS dalla Questura napoletana. L' istanza del ricorrente è stata respinta in quanto quest' ultimo non era in possesso della concessione del Ministero dell' Economia e delle Finanze e, inoltre, la Corporation LTD, società a cui faceva da intermediario, non aveva partecipato all' ultimo bando di gara per l' affidamento in concessione dell' esercizio dei giochi pubblici.
Secondo il giudice amministrativo campano è ancora valido il sistema basato sul doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere sia la concessione da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze, sia l' autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all' art. 88 TULPS. Inoltre, il ricorrente, nel ricorso, non ha presentato nessuna circostanza che gli abbia impedito di partecipare alla gara nel 2012, di conseguenza non è stato posto in essere nessun comportamento discriminatorio nei suoi confronti.