Il titolare di un ctd Stanleybet aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia contro il diniego dell'autorizzazione di Ps della Questura di Catania per l'esercizio delle "attività di intermediazione di servizi telematici onde poter operare come booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere con la Stanleybet". Nella pubblica udienza tenutasi il 28 Maggio 2015 il Collegio ha ritenuto il ricorso improcedibile a seguito delle dichiarazioni del legale del ricorrente relative alla interruzione del rapporto contrattuale tra il ricorrente e la società.