La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha inteso dare risposta ai quesiti formulati in ordine alla legittimità costituzionale dell'Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici, tra i quali l'art. 1, comma 66, lettera b, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che recita:
comma 66.
- b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.