"La sentenza della Corte di Giustizia Europea è un successo, ma più che un traguardo, rappresenta un punto di partenza per il raggiungimento di altrettanti importanti risultati". Questo era il mio commento qualche ora dopo la pronuncia favorevole dei giudici di Lussemburgo appena che un anno fa ed ecco che oggi, grazie alla lungimiranza che contraddistingue la personalità del sottoscritto, colgo uno straordinario risultato che si aggiunge ai tanti che si sono susseguiti nel post Caso Cifone della CGE del 16.02.2012: il consolidamento della legale operatività di tutti coloro che svolgendo attività di intermediazione nella raccolta di scommesse sportive per conto di un allibratore estero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste. In sostanza un giro di vite che fissa in maniera indiscutibile l'indirizzo interpretativo giurisprudenziale che da oggi in poi non potrà essere disatteso. Infatti, nelle motivazioni depositate dal Presidente della III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione in data 18.03.2013 (caso Antelli) si legge testualmente "… omissis in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea non integra il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (sez. III, 10.07.12, CIFONE, Rv. 253241)".
In qualità di Presidente dell'ACOGI non posso che condividere l'articolato percorso motivazionale della Suprema Corte - Sez. III, che recependo i principi di diritto contenuti nella Sentenza Cifone in Corte di Giustizia Europea e fatti propri dalla Suprema Corte in occasione del caso Zungri e del caso che mi ha interessato personalmente, decide con formula di annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché "il fatto non sussiste". Ancora una volta la Suprema Corte evidenzia un grande e problematico vuoto normativo italiano sotto il profilo della chiarezza, trasparenza e non discriminazione da parte della disciplina nazionale.
Il principio di parità di trattamento nonché delle libertà garantite dagli artt. 43 e 49 del Trattato devono essere rispettati e l'Ordinamento Italiano ha l'obbligo di adeguarsi a tali disposizioni superiori nell'interesse generale di tutti i cittadini che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse. Grazie alla Sentenza Cifone del 16.02.2012 pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea nonché alle successive pronunce che si sono susseguite si potranno ulteriormente arricchire le pagine di diritto penale contemporaneo: l'assenza di concessione o autorizzazione Italiana (omissis... a causa del rifiuto dello Stato Italiano di concederle o subordinandole alla partecipazione alla gara a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario … omissis), non integra il reato ex art. 4 della L. 401/89.
Sono lieto di aver mantenuto fede a quanto in più occasioni ho avuto modo di affermare sia in fatto che in diritto non fosse per altro che per mantenere ferma la coerenza nelle decisioni che spesso mio malgrado sono stato costretto a prendere con coraggio e sconforto allorquando vittima di un sistema discriminatorio ho sopportato anni di umiliazioni e sacrifici nella speranza di riscatto. Quel momento tanto atteso lo condivido con gioia e grandissima soddisfazione con tutte le persone a me vicine nella vita e nel lavoro con particolare riguardo ai tantissimi associati ACOGI che hanno riposto sempre tanta fiducia nella mia persona ancor prima che nella mia professionalità, nonché con un grande professionista, avv. Marco Ripamonti, meritevole di un ringraziamento per l'ottimo lavoro sempre svolto.
Il Presidente ACOGI Ugo Cifone